Quanto proteggono le mascherine Ffp2? Sono efficaci contro la variante Omicron del Covid? E dove sono obbligatorie?
Per fronteggiare il nuovo aumento dei contagi, spinti soprattutto dalla rapida diffusione della variante Omicron del Covid, il governo ha deciso di estendere l’uso delle mascherine Ffp2, più efficaci rispetto alle mascherine chirurgiche. Ma quanto proteggono davvero le mascherine Ffp2? Sono efficaci contro la variante Omicron del Covid?
Quanto proteggono le mascherine Ffp2
Sul fatto che le Ffp2 siano più efficaci delle mascherine chirurgiche ci sono pochi dubbi. Su quanto effettivamente siano efficaci invece ci sono ancora discussioni in corso.
Gli ultimi dati suggeriscono che le Ffp2 sono altamente efficaci e sono in grado di filtrare più del novanta per cento di tutti gli aerosol. Ovviamente difendono anche dai virus che, proprio come il Covid, si diffondono per via aerea.
Le mascherine chirurgiche, come abbiamo imparato dall’inizio della pandemia, difendono gli altri ma di fatto non proteggono chi la indossa in quanto hanno una scarsa capacità filtrante.
Le mascherine Ffp2 risultano quindi efficaci anche contro la diffusione della variante Omicron del Covid. Ovviamente i dispositivi di sicurezza devono essere indossati correttamente, coprendo il naso e la bocca.
Quando e dove è obbligatorio indossare la mascherina Ffp2
Il governo ha deciso di rendere obbligatorio l’uso delle Ffp2, ad esempio, sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza e sui mezzi pubblici, nei cinema, nei teatri e negli stadi. Si tratta di situazioni dove non è possibile garantire il distanziamento interpersonale.
In particolare, come specificato sul sito del governo, è obbligatorio indossare la mascherina Ffp2:
per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati;
per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto
per l’accesso e l’utilizzo di: voli commerciali; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; treni impiegati nei servizi di trasporto passeggeri interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; autobus e pullman di linea adibiti a servizi di trasporto tra più di due regioni; autobus e pullman adibiti a servizi di noleggio con conducente; funivie, cabinovie e seggiovie qualora utilizzate con chiusura delle cupole paravento; mezzi del trasporto pubblico locale o regionale;
per le persone che hanno avuto un contatto stretto con un caso confermato positivo al COVID-19 e che, sulla base delle norme in vigore, non sono soggette alla quarantena ma soltanto all’autosorveglianza, fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al soggetto positivo.